31fg.jpg

Elaborazione Dati Contabili Farmacie

CIRCOLARE 17_2021: COLLABORAZIONI OCCASIONALI: OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA

27 dicembre 2021

Gentili dottori, facendo seguito a quanto già riportato nella ns. circolare n. 15/2021, con la presente desideriamo riportarvi le modalità operative per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti che vogliono avvalersi delle prestazioni di un lavoratore autonomo occasionale.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI

La legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale) ha inserito, all’articolo 13, un ulteriore periodo in forza del quale, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

La nuova disposizione prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

In caso di violazione degli obblighi, oltre alla sospensione dell’attività sopra riportata, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le modalità di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionali sono analoghe alle modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, in base alle quali, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

Appare quindi utile - in attesa di eventuali decreti attuativi sul punto - analizzare le diverse modalità attraverso cui è oggi possibile effettuare le comunicazioni in merito alle chiamate dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.

Più specificatamente la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente:

  1. via e-mail, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti, all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it
  2. invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione e solo per le aziende abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente.

E-MAIL- MODELLO UNI INTERMITTENTE

In merito all’invio delle chiamate intermittenti via e-mail (non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata) è necessario scaricare il modello UNI_Intermittenti reperibile dall’area adempimenti del portale Cliclavoro.

Il modello è composto da due sezioni:

  1. Datore di lavoro;
  2. Elenco lavoratori – prestazioni lavorative.

NOTA BENE - Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è necessario compilare il solo campo data inizio relativo al giorno d’interesse.

Per l’invio via E-mail, al termine della compilazione, è sufficiente selezionare il tasto posto in fondo al modulo “Genera XML e invia via email” per inviare i dati inseriti in formato .xml.

In alternativa, è possibile premere su uno dei due tasti in fondo che validano il contenuto inserito, salvare il pdf compilato sul desktop e poi allegarlo alla mail, da inviare sempre e solo all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it

L’e-mail dovrà avere come oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” oppure “Invio telematico Modulo Intermittenti”.

INVIO TRAMITE SMS

Come indicato dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 è possibile inviare la comunicazione relativa alla chiamata di lavoratori intermittenti tramite il canale degli SMS al seguente numero: 3399942256.

Questa modalità è prevista esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dall’invio della comunicazione.

Per poter usufruire di questo servizio è necessario registrare sul sistema Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il numero di cellulare che sarà utilizzato per l’invio dell’SMS.

ATTENZIONE! - Saranno considerati validi i soli sms inviati con i numeri registrati.

scarica pdf

Archivio news

 

News dello studio

nov13

13/11/2024

Circolare 13_2024 Bozza legge di bilancio 2025

Gentili dottori, con il presente documento desideriamo aggiornarvi sugli aspetti di carattere fiscale di maggior interesse, sia per le imprese che per i privati cittadini, contenuti nel disegno

set11

11/09/2024

Circolare 12_2024: Obbligo di dotazione del CIN dal 2 novembre 2024 per le locazioni brevi e turistiche

Gentili dottori, desideriamo mettervi a conoscenza di un importante novità che riguarderà tutti i detentori di immobili ad uso abitativo destinati a locazioni brevi o a finalità

set10

10/09/2024

Circolare 11_2024: Novità Fiscali di Settembre 2024

Gentili Dottori, desideriamo informarvi su alcune novità fiscali introdotte dal Decreto-legge n. 113/2024 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi

News

nov18

18/11/2024

Semplificazioni contabili: proroga al 20 dicembre per la consegna dei questionari

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

nov20

20/11/2024

Riforma fiscale: le modifiche di tassazione delle liberalità indirette

Con lo Studio n. 102-2024/T, il Consiglio

nov20

20/11/2024

Sgravio Assegno di inclusione: come applicare l'esonero

L’INPS, con il messaggio n. 3888 del 2024,