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Circolare 03_2026 ROTTAMAZIONE QUINQUIES

29 gennaio 2026

Di seguito riportiamo le novità riguardanti la Rottamazione quinquies introdotta con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): i punti principali, le scadenze e le importanti novità riguardanti le modalità di pagamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE E BENEFICI

  • L'ambito applicativo della misura riguarda i carichi consegnati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
  • La definizione è limitata ai debiti derivanti da liquidazioni automatiche e controlli formali delle dichiarazioni, ai contributi previdenziali INPS (con l'esclusione di quelli derivanti da accertamento) e alle sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in tal caso, lo stralcio opera limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni di legge).
  • Sono invece esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento e, salvo diverse deliberazioni future dei singoli enti, i tributi locali come IMU e TARI.
  • Possono accedere alla Rottamazione-quinquies anche i soggetti decaduti dalle precedenti edizioni (Rottamazione-bis, ter, quater o Saldo e Stralcio), a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 30 settembre 2025.

EFFETTI DELL’ADESIONE

  • L’adesione alla rottamazione-quinquies determina immediatamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto della domanda.
  • Contemporaneamente, il richiedente non sarà considerato inadempiente, permettendo il rilascio del DURC regolare e lo sblocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
  • Inoltre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) non può avviare nuovi pignoramenti o misure cautelari come fermi amministrativi e ipoteche, mentre le procedure esecutive già in corso vengono sospese, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
  • Le ipoteche e i fermi amministrativi già iscritti alla data di presentazione dell'istanza rimangono comunque validi fino al perfezionamento della definizione.

IL PROSPETTO INFORMATIVO

  • Prima di presentare la domanda, è consigliabile richiedere il prospetto informativo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che consente di conoscere preventivamente l'elenco dei carichi definibili e l'esatto importo dovuto in misura agevolata, facilitando la valutazione della sostenibilità del piano di rientro.
  • Il prospetto può essere richiesto online e verrà recapitato tramite email.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

  • La domanda di adesione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026 e richiede l'impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi.
  • Dopo la presentazione della domanda, in caso di accoglimento, l'AdER invierà entro il 30 giugno 2026 una comunicazione con l'ammontare delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti e i moduli di pagamento precompilati. In caso contrario, qualora la domanda non venga accolta, entro la suddetta data invierà la comunicazione di diniego evidenziando le motivazioni del mancato accoglimento.
  • Una volta aderito alla sanatoria, non sarà più possibile in futuro contestare eventuali difetti di notifica delle cartelle incluse nel piano.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

  • E’ possibile pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure optare per un piano di rateizzazione (fino a un massimo di 54 rate bimestrali).
  • In caso di rateizzazione, le prime tre rate del 2026 scadranno rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre, mentre le rate successive avranno scadenze fisse ogni due mesi a partire dal 2027.
  • Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e, a decorrere dal 1° agosto 2026, si applicheranno interessi annui del 3%.
  • Il pagamento può avvenire anche tramite domiciliazione bancaria, secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute.

CAUSE DI DECADENZA

  • A differenza delle precedenti edizioni, in caso di pagamento rateale, con la Rottamazione-quinquies il beneficio si perde per il mancato versamento di due rate (anche non consecutive) o dell'ultima rata del piano.
  • E’ prevista la decadenza anche in caso di omesso o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento.
  • Non è più prevista la tolleranza dei 5 giorni per il ritardo nei pagamenti, pertanto anche un solo giorno di ritardo determina la decadenza dai benefici.
  • Con il verificarsi della decadenza, il debito originario riemerge integralmente, includendo nuovamente tutte le sanzioni amministrative, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora e i compensi di riscossione.
  • Con la decadenza riprendono a decorrere i termini di prescrizione per il recupero dei crediti e l'AdER può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, come pignoramenti, fermi e ipoteche, o proseguire quelle che erano state sospese al momento della presentazione della domanda.
  • Si perde inoltre la condizione di regolarità fiscale e contributiva, con conseguenti ripercussioni negative sul rilascio del DURC e sul possibile blocco dei pagamenti e dei rimborsi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
  • Non sarà più possibile richiedere nuove rateizzazioni ordinarie per quel debito residuo per i medesimi carichi che erano stati oggetto della definizione.
  • In caso di decadenza, le somme già versate non vengono restituite, ma saranno acquisite a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto rideterminato secondo le regole ordinarie.

IN CASO DI DILAZIONI GIA’ IN CORSO…

Nel caso in cui si abbia in corso una dilazione ordinaria che includa sia carichi rientranti nella rottamazione-quinquies sia debiti esclusi, è necessario adottare accorgimenti specifici per non perdere i benefici della rateizzazione in corso per la parte non agevolabile.

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione (fissata al 31 luglio 2026), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni limitatamente ai soli "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto.
  • La sospensione dei pagamenti, di cui al precedente punto, non si estende ai debiti che non rientrano nel perimetro della norma (o per i quali non si intenda aderire).
  • Successivamente alla data del 31 luglio 2026, l'Agente della riscossione provvederà a riprogrammare il piano di rateizzazione originario, decurtando ufficialmente le cartelle e gli importi che sono stati definitivamente inclusi nella rottamazione-quinquies.
  • Per evitare la decadenza dal piano di dilazione ordinario relativamente ai debiti "non rottamabili", l’AdER comunicherà che “Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (“non rottamabili”), potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.” (FAQ n. 19 del 20/01/2026).
  • È fondamentale mantenere il rigore nei pagamenti della parte non agevolata poiché, in caso di decadenza dalla rateazione ordinaria, non sarebbe possibile ottenere nuovi piani di dilazione per i carichi oggetto di rottamazione qualora anche quest'ultima dovesse fallire.

ROTTAMAZIONE DELLE ENTRATE LOCALI

  • Allo stato attuale, la normativa esclude espressamente, dal perimetro della definizione agevolata, i carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni ma riconosce tuttavia ai Comuni, Province e Regioni la facoltà discrezionale di prevedere, tramite appositi regolamenti, forme autonome di rottamazione.
  • L'eventuale definizione agevolata di IMU e TARI dipenderà quindi dalle scelte dei singoli enti locali.

 

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