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Elaborazione Dati Contabili Farmacie

CIRCOLARE 13_2021: CORRISPETTIVI E REGISTRATORI TELEMATICI: FUNZIONAMENTO E AGGIORNAMENTI

06 dicembre 2021

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Gentili dottori, con il presente documento desideriamo aggiornarvi sulle ultime novità relative ai corrispettivi ed alle modalità di gestione dei registratori telematici (scarica guida malfunzionamento del registratore telematico)

TRACCIATO VERSIONE 7.0 OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2022

L’Agenzia delle Entrate ha posticipato al 1° gennaio 2022 l’obbligo di adeguamento al tracciato telematico denominato “TIPI DATI PER CORRISPETTIVI – VERSIONE 7.0”. Entro questa data tutti i registratori telematici dovranno essere dunque aggiornati a questa versione, altrimenti il flusso di dati trasmesso quotidianamente all’Agenzia delle Entrate non verrà accettato. La maggior parte delle farmacie hanno già provveduto a adeguarsi al nuovo tracciato in argomento all’inizio del 2021, pertanto è sufficiente verificare con il tecnico del registratore che i propri dispositivi siano correttamente aggiornati.

L’Agenzia delle Entrate sta inviando delle comunicazioni tramite pec per ricordare la necessità di adeguarsi al nuovo tracciato.

SCONTRINO A “CREDITO/DEBITO” - IMPORTO DA LIQUIDARE E TRATTENUTE

Come già comunicato con nostra circolare n. 7 del 31.3.2021, ricordiamo che sarà necessario “battere” lo scontrino a credito ASL per l’importo al lordo delle trattenute. Per essere più chiari lo scontrino a credito (al momento di presentazione della distinta) dovrà corrispondere alla somma di:

  • importo netto da liquidare (al netto del ticket, degli sconti di legge e di eventuali rettifiche)
  • trattenute Enpaf
  • trattenute sindacali
  • trattenute convenzionali

Il successivo scontrino a debito (da emettere al momento dell’effettivo incasso), nonostante in banca troverete accreditato un importo inferiore (cioè al netto delle trattenute), dovrà essere dello stesso importo di quello a credito (quale sommatoria degli elementi sopra indicati) salvo eventuali rettifiche operate d’ufficio dall’Ente erogatore e non contemplate dalla distinta.

ATTENZIONE:

Precisiamo che tale nuova gestione degli scontrini (a credito ed a debito) conseguente al nuovo tracciato telematico, non comporterà alcuna maggiorazione di versamento dell’IVA mensile o delle tasse da pagare rispetto alla modalità sino ad oggi adottata.

GESTIONE DEI CORRISPETTIVI

Riportiamo qui la nostra comunicazione del 29 aprile scorso inerente alla corretta gestione e registrazione dei corrispettivi in considerazione delle diverse richieste di chiarimenti pervenuteci. Alla luce dei nuovi servizi effettuabili in farmacia (compresi i cosiddetti “tamponi rapidi”), le informazioni da riportare quotidianamente nelle varie colonne del registro corrispettivi, sia nel caso di utilizzo del classico registro cartaceo che di quello tenuto in modalità informatica (es. foglio Excel) sono le seguenti:

  1. Totale incasso giornaliero complessivo risultante dallo scontrino serale riepilogativo emesso dal misuratore fiscale. Tale dato dovrà essere:
    1. lordo (quindi comprensivo) dei resi/annulli (riportati sullo scontrino giornaliero) nel caso di registratori telematici non ancora aggiornati con il tracciato 7.0
    2. netto resi/annulli nel caso di adeguamento al tracciato 7.0 già avvenuto.
  2. Sconti alla clientela (sempre riportati sullo scontrino giornaliero del misuratore)
  3. Scontrino a credito della notula mensile (da battere al momento di presentazione della distinta alla competente ASL) e scontrino a debito (da emettere al momento di accredito della DCR mensile).
  4. Vendite di prodotti (ormai ridottissimi) “anti-covid” esenti IVA, ossia dispositivi diagnostici classificabili come diagnostici in vitro (es. tamponi fai da te)
  5. Vendite e-commerce
  6. Prestazioni di servizi soggetti ad IVA 22% (noleggio apparecchiature, bilancia pesapersone, misurazione pressione, autoanalisi, ecc.)
  7. Prestazioni di servizi esenti IVA (ECG, Holter, test recaller, tamponi rapidi, test sierologici, ecc.).

Segnaliamo che gli importi riportati ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sono un dettaglio del totale battuto giornaliero (in altre parole, devono essere ricompresi nel totale incasso giornaliero complessivo di cui al punto 1).

Vi invitiamo a verificare che il vostro misuratore fiscale sia già predisposto affinché lo scontrino serale riporti le suddette distinzioni, evitando così di dover dedicare tempo alla ricerca manuale e quotidiana sul gestionale dei vari servizi effettuati nel corso della giornata.

Ovviamente, anche i dati dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate devono riportare le distinzioni di aliquota IVA, pertanto, esclusa la vendita di merce in ventilazione, i dati del punto 6 devono essere trasmessi con IVA al 22% NON ventilata, mentre i dati dei punti 4 e 7 devono essere trasmessi con IVA ESENTE.

Relativamente alle prestazioni di cui al punto 7, approfittiamo dell’occasione per ricordare che i vostri clienti, per poter beneficiare della relativa detrazione del 19%, devono provvedere al pagamento utilizzando strumenti tracciabili (carte di credito/debito, bonifici, assegni); come ribadito più volte nelle nostre ultime circolari, considerata anche la lotteria degli scontrini, diventa sempre più importante riportare la corretta modalità di incasso nei singoli documenti commerciali emessi.

MANUTENZIONE E REVISIONE ORDINARIA

Ricordiamo che a differenza dei “vecchi” misuratori fiscali (o registratori di cassa), i registratori telematici sono soggetti ad una verifica biennale (il biennio decorre dalla data di attivazione del dispositivo). Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 prot. 182017, al punto 1.7, stabilisce a tal proposito che:

  • i Registratori Telematici sono sottoposti con periodicità biennale ad apposita verificazione da parte del personale dei laboratori abilitati;
  • la verificazione è effettuata per la prima volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.

Il cosiddetto “libretto di manutenzione” diventa invece digitale, per cui non sussiste più l’obbligo di conservazione del documento cartaceo. Il libretto informativo sarà aggiornato automaticamente con le informazioni relative alle verificazioni periodiche ed alle manutenzioni eseguite dal personale dei laboratori abilitati.

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi ai tecnici del registratore telematico.

MALFUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

In allegato alla presente abbiamo compilato una breve guida pratica per la gestione dei malfunzionamenti dei registratori telematici (mancata trasmissione corrispettivi per assenza di rete e dispositivo fuori servizio).

SANZIONI

Veniamo infine agli aspetti sanzionatori che conseguono al mancato adempimento di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Secondo il combinato disposto dell’art. 2, comma 6 del D.Lgs. n. 127/2015 e dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997, si dovrà corrispondere, la sanzione amministrativa pari al 90% dell’IVA riferita ai corrispettivi non comunicati tempestivamente (ossia oltre i 12 giorni dalla data di memorizzazione dei relativi corrispettivi), con un minimo di 500 euro, fatta salva naturalmente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con le consuete riduzioni ad 1/9 nel caso di pagamento entro 90 giorni, ad 1/8 nel caso in cui questo avvenga entro un anno, ad 1/7 laddove il versamento sia effettuato entro due anni e ad 1/6 qualora questo avvenga oltre due anni dalla violazione.

Ricordiamo che per il mancato o irregolare funzionamento dei Registratori Telematici si applica la stessa sanzione, salvo le eccezioni previste. Se non risultano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento al tecnico della manutenzione o di omessa verificazione periodica dei terminali la sanzione sarà compresa tra 250 e 2.000 euro.

Inoltre, anche se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione (e versamento) dell’IVA periodica, la sanzione amministrativa è pari a 100 euro per ciascuna trasmissione mancata.

Per completezza espositiva, ricordiamo anche che la norma, oltre a definire le sanzioni da applicare, prescrive che il contribuente non in regola con i corrispettivi telematici (memorizzazione e/o trasmissione) può incorrere anche nelle c.d. sanzioni accessorie previste dall’art. 12, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, le quali prevedono la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio delle attività [immediatamente esecutiva]:

  • per un periodo da tre giorni a un mese nel caso di quattro violazioni nel quinquennio;
  • per un periodo da uno a sei mesi, qualora i corrispettivi irregolari superino i 50 mila euro.

 

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