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Elaborazione Dati Contabili Farmacie

CIRCOLARE 12_2021: LEGGE CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI BIS

30 luglio 2021

Gentili dottori, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di Conversione in legge con modificazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Decreto Sostegni Bis. Con particolare riferimento alle farmacie, con la presente circolare analizzeremo le novità introdotte nell’iter di conversione rispetto al testo originario varato dal governo, già trattato nella nostra circolare 10_2021.

PROROGA TASSE AL 15 SETTEMBRE (art. 9 ter)

È stato nuovamente stravolto il calendario fiscale. A distanza di pochi giorni dal DPCM che prorogava la scadenza dei versamenti dal 30 giugno al 20 luglio, è arrivata un’ulteriore proroga. L’art. 9 ter della legge di conversione del Decreto Sostegni bis prevede, infatti, che i termini dei versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti ISA e collegati (soci, forfettari ecc.) che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, fermo restando che chi ha già iniziato il versamento rateale può proseguire con le precedenti scadenze.

Vengono posticipati al 15 settembre 2021 anche le rate dei contributi Inps gestione artigiani e commercianti con originaria scadenza al 20 agosto 2021.

RINVIO CARTELLE ESATTORIALI (art. 1 sexies)

Per le cartelle esattoriali viene nuovamente posticipato al 31 agosto il termine di sospensione delle attività di riscossione; vengono, altresì, ridisegnate le scadenze delle rate delle rottamazioni e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021. Sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) sono state pubblicate diverse faq per rispondere alle principali domande dei contribuenti.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 1)

Viene confermato l’impianto del decreto originario con riguardo ai contributi a fondo perduto. I soggetti beneficiari del precedente contributo (ex “decreto sostegni 1”) dovrebbero aver già ricevuto automaticamente il secondo accredito di pari importo.

È stata introdotta e confermata anche una nuova modalità di calcolo del contributo che prende come riferimento la perdita di fatturato (deve essere superiore al 30%) del periodo aprile 2020 - marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019 - marzo 2020. Qualora si avesse diritto ad una integrazione del contributo si può presentare istanza telematica dal 5 luglio al 2 settembre 2021.

Ancora non è possibile, invece, presentare istanza per l’altra tipologia di contributo a fondo perduto cosiddetto “reddituale”, cioè basato non sulla perdita di fatturato ma sulla perdita di reddito. Si è ancora in attesa del decreto attuativo da parte dei Ministero dell’Economia.

RIAPERTURA TERMINI RIVALUTAZIONE QUOTE E PARTECIPAZIONI (art. 14 comma 4-bis)

Si riapre nuovamente la possibilità di usufruire di una tassazione agevolata in caso di cessione di quote e terreni. Mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento (invece dell’aliquota “ordinaria” del 26%), è consentita la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la medesima data del 15 novembre 2021.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI (art. 4)

Viene confermata l’estensione del credito d'imposta (60% del canone effettivamente pagato) per i canoni di locazione per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, per il periodo da gennaio 2021 a luglio 2021 (per le altre attività invece fino a maggio 2021).

Meno rigoroso il requisito del calo di fatturato: la nuova norma infatti subordina il beneficio a una riduzione del fatturato medio mensile e dei corrispettivi nel periodo aprile 2020 - marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo aprile 2019 – marzo 2020 (la precedente normativa prevedeva un calo di fatturato di almeno il 50% del fatturato per poter accedere a questo beneficio).

Inoltre, il credito di imposta per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 può essere fatto valere, indipendentemente dalla riduzione del fatturato, per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

CREDITO IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE (art. 32)

I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali potranno beneficiare di un nuovo credito d’imposta del 30% commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, ivi comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti e degli strumenti dell'attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, oltre a termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti ed anche dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.

ATTENZIONE: anche in questo caso il credito del 30% è teorico, cioè la percentuale effettiva verrà rideterminata dividendo i fondi stanziati sulla base delle richieste avanzate dagli interessati (potranno essere inviate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021). Come già accaduto lo scorso anno, la percentuale effettiva potrebbe essere sensibilmente inferiore a quella teorica.

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI (art. 20)

Viene confermata la disposizione che estende anche ai soggetti con ricavi o compensi da 5 milioni di euro in su la possibilità di compensare in un’unica quota annuale i crediti maturati per investimenti in beni strumentali nuovi di tipo tradizionale (diversi da quelli “Impresa 4.0”). L’opzione riguarda unicamente le spese effettuate dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

CREDITI D’IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 11-bis)

  1. In relazione a pagamenti elettronici nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, per i soggetti, con fatturato nell’anno precedente fino a 400.000 euro, è stato introdotto un credito di imposta del 100% delle commissioni sostenute (solo nei confronti di consumatori finali), nel caso in cui gli esercenti adottino strumenti di pagamento elettronici nel rispetto di specifiche caratteristiche tecniche ancora da stabilire.
  2. Inoltre, per l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico ma con caratteristiche anche qui ancora da stabilirsi, c’è un'agevolazione, dal 10% al 70% (in base al fatturato) dei costi sostenuti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, con un limite massimo di 160 euro.
  3. Invece, per l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, l'agevolazione (dal 40% al 100% della spesa in base al fatturato), valida nell'anno 2022, spetta fino ad un massimo di 320 euro.

Per quanto riguarda i punti 2 e 3 è necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca le specifiche tecniche che devono rispettare i nuovi strumenti di pagamento per poter beneficiare di questa limitata agevolazione

LIQUIDITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI (art. 13)

Sono stati prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI con qualche novità.

Per i prestiti fino a 30.000 euro erogati dal 1° luglio 2021 la copertura della garanzia del Fondo PMI passerà dal 100 al 90% e sarà eliminato il tetto massimo del tasso d’interesse applicabile.

Per quelli di importo superiore a 30.000 euro, sempre dal 1° luglio 2021 la garanzia del fondo PMI scenderà dal 90 all’80%. Viene poi previsto l’aumento da 72 mesi (6 anni) a 96 mesi (8 anni) della durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo. Sarà possibile richiedere il prolungamento della durata fino a 96 mesi anche per le operazioni finanziarie già in essere con durata non superiore a 72 mesi.

MISURE PER IL LAVORO (art. 39-40-41)

Il decreto Sostegni bis ha stabilito che resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata in cui i datori di lavoro privati usufruiscono del trattamento di integrazione salariale (al più tardi fino il 31 dicembre 2021) e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Viene istituito, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il “contratto di rioccupazione” quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, anche tramite un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per massimo 6 mesi, (salvi i premi INAIL) nel limite massimo di 6 mila euro su base annua.

Questo incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano

proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

FONDO PER ESENZIONE TARI (art. 6)

È stato istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per le categorie economiche interessate da chiusure o restrizioni. Spetterà poi ai singoli comuni deliberare esenzioni o riduzioni.

ESENZIONE IMU PER LOCAZIONI SOTTO SFRATTO DA PRIVATI (Art. 4 ter)

Vengono esentate dall’IMU 2021 le persone fisiche possessori di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020. Per chi avesse già pagato l’acconto lo scorso giugno è prevista la possibilità di chiedere un rimborso.

BONUS AUTO (art. 73 quinquies)

Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 i contributi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti previsti dalla legge di Bilancio 2021 (vedasi ns. Circ. 03_2021), sempre entro i limiti dei fondi stanziati.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA (art. 64)

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, la normativa prevede, fino al 30 giugno 2022, l’esenzione da imposte per l’acquisto della “prima casa di abitazione” e relativo contratto di mutuo, da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

 

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