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CIRCOLARE 10_2021: DECRETO SOSTEGNI BIS

01 giugno 2021

Gentili dottori, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

In particolare, viene previsto un ulteriore Contributo a Fondo perduto per imprese e professionisti che hanno subito un significativo calo del fatturato (almeno 30%) nel corso del 2020 e del 2021 e per chi ha avviato l’attività dal 1.1.2019.

NUOVO CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

Come già detto in premessa, il Decreto in questione prevede l’erogazione di un Contributo a Fondo perduto aggiuntivo rispetto a quelli previsti dai vari precedenti decreti; in particolare, per le imprese/professionisti con ricavi/compensi fino a 10.000.000 euro, sono previsti 3 differenti modalità di calcolo (classico, alternativo e reddituale) a seconda della specifica situazione del singolo contribuente.

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “metodo classico”

Per i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 e che hanno già presentato istanza e ottenuto il precedente contributo previsto dal DL Sostegni (Sostegni 1), è riconosciuto, automaticamente, un nuovo contributo a fondo perduto dello stesso importo del precedente e con le precedenti modalità utilizzate (accredito su conto corrente o credito d’imposta da utilizzare in mod. F24).

Il requisito richiesto è sempre il medesimo previsto già dal precedente Decreto Sostegni 1 (DL 41/2021) ovvero una riduzione del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Viene altresì confermato, in favore di coloro che hanno attivato la partita iva a partire dal primo gennaio 2019, il nuovo contributo minimo (1.000 euro per i titolari individuali e 2.000 euro per le società) anche senza calo di fatturato.

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “metodo alternativo”

È previsto anche un metodo alternativo di calcolo del contributo a fondo perduto: in questo secondo caso, il confronto va effettuato conteggiando e confrontando la media mensile del fatturato del periodo aprile 2020 - marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019 - marzo 2020. Per coloro che hanno già percepito il contributo del Decreto Sostegni 1, vanno utilizzate le stesse percentuali di “ristoro” del precedente decreto.

Per coloro, invece, che non hanno beneficiato del primo contributo, vengono incrementate le percentuali di “ristoro” da applicare alla riduzione di fatturato, sulla base dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, ovvero:

  • 90% per ricavi e compensi fino 100.000 euro (prima era 60%);
  • 70% per ricavi e compensi da 100.000 a 400.000 euro (prima era 50%);
  • 50% per ricavi e compensi da 400.000 a 1.000.000 di euro (prima era 40%);
  • 40% per ricavi e compensi da 1.000.000 a 5.000.000 di euro (prima era 30%);
  • 30% per ricavi e compensi da 5.000.000 a 10.000.000 di euro (prima era 20%).

Questo metodo “alternativo” richiede la presentazione di specifica istanza (ancora da definire) che non preclude però la possibilità di vedersi riconosciuto l’indennizzo erogato in ogni caso in automatico almeno pari all’importo previsto dal “metodo classico”.

L’importo del contributo comunque non può essere superiore a 150.000 euro.

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “metodo reddituale”

Ulteriore possibilità introdotta dal Decreto Sostegni Bis è un’altra forma di contributo da calcolarsi non sulla perdita di fatturato, bensì sulla base di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (la percentuale minima del peggioramento dovrà essere definita con specifico decreto del MEF).

L’ammontare spettante di questo ulteriore contributo (che si potrà quantificare come detto solo quando sarà emanato il decreto MEF) dovrà essere decurtato dagli altri contributi a fondo perduto eventualmente già percepiti in questa “emergenza Covid”.

Per richiedere questa agevolazione dovrà essere presentata apposita istanza ed anticipare l’invio telematico della dichiarazione dei redditi al 10 settembre 2021.

MISURE PER IL LAVORO

Il decreto Sostegni bis ha stabilito che resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Viene istituito, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il “contratto di rioccupazione”, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione, anche tramite un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per massimo 6 mesi, (salvi i premi INAIL) nel limite massimo di 6 mila euro su base annua.

Questo incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano

proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

LIQUIDITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi con qualche novità.

Per i prestiti fino a 30.000 euro, dal 1° luglio 2021 la copertura della garanzia del Fondo PMI passerà dal 100 al 90% e sarà eliminato il tetto massimo del tasso d’interesse applicabile.

Inoltre, per i prestiti di importo superiore a 30.000 euro, a decorrere dal 1° luglio 2021 la garanzia del fondo PMI scenderà dal 90 all’80%. Viene poi previsto l’aumento (previa autorizzazione della Commissione Europea) da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) della durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo. Il prolungamento della durata fino a 120 mesi sarà possibile richiederlo anche per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo aventi durata non superiore a 72 mesi.

CARTELLE ESATTORIALI

Prorogato per altri due mesi lo stop per le cartelle esattoriali; la riscossione potrà ripartire, dunque, dal 1° luglio. Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall'Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio e l'entrata in vigore del decreto.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Il decreto ha rinnovato il credito d'imposta per i canoni di locazione: per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il beneficio viene esteso comprendendo i canoni da gennaio 2021 a luglio 2021; per le altre attività invece fino a maggio 2021. Il limite dei ricavi è stato elevato da 5 a 15 milioni di euro.

Meno rigoroso il requisito del calo di fatturato: la nuova norma infatti subordina il beneficio a una riduzione del fatturato medio mensile e dei corrispettivi nel periodo aprile 2020 - marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo aprile 2019 – marzo 2020 (la precedente normativa prevedeva un calo di fatturato di almeno il 50% del fatturato per poter accedere a questo beneficio).

Inoltre, il credito di imposta per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 può essere fatto valere, indipendentemente dalla riduzione del fatturato, per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

CREDITO IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE

I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali potranno beneficiare di un credito d’imposta del 30% commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, ivi comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti e degli strumenti dell'attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, oltre a termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti ed anche dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

Questa disposizione estende anche ai soggetti con ricavi o compensi da 5 milioni di euro in su la possibilità di compensare in un’unica quota annuale i crediti maturati per investimenti in beni strumentali nuovi di tipo tradizionale (diversi da quelli “Impresa 4.0”). L’opzione riguarda unicamente le spese effettuate dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.

FONDO PER ESENZIONE TARI

È stato istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari per le categorie economiche interessate da chiusure o restrizioni. Spetterà poi ai singoli comuni deliberare esenzioni o riduzioni.

ACQUISTO PRIMA CASA

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, la normativa prevede, fino al 30 giugno 2022, l’esenzione da imposte per l’acquisto della “prima casa di abitazione” e relativo contratto di mutuo, da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

 

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