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Circolare 03_2024: Concordato preventivo biennale

04 marzo 2024

Gentili dottori, il D.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 di riforma sull’accertamento, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023), ha introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB). Questo istituto sarà rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivanti da arti e professioni, per i quali si applicano gli ISA o che aderiscono al regime forfetario. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei redditi già dichiarati dal contribuente e sulla base ulteriori elementi che verranno richiesti, formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito che verrà messa a disposizione del contribuente per la sua eventuale adesione. L’adesione impegnerà il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi oggetto di concordato a prescindere dai redditi realmente prodotti dal contribuente. Solo in caso di circostanze eccezionali (che verranno prossimamente definite da apposito decreto del MEF) e sempre che queste producano una riduzione dei redditi effettivi superiore al 50% rispetto a quelli concordati, sarà possibile “retrocedere” dall’accordo. 

LAPROCEDURA E LA TEMPISTICA

  1. L’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, metterà a disposizione dei contribuenti il software affinché essi comunichino i dati necessari per elaborare la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB). Per questo primo anno il termine è prorogato al 15 giugno 2024;
  2. L’Agenzia delle Entrate, acquisiti i dati comunicati dal contribuente e dopo averli integrati con le informazioni già a sua disposizione e con quelli disponibili nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, formulerà una proposta di reddito “concordato preventivo”;
  3. Il contribuente può aderire alla proposta entro il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (30 giugno). Per il primo anno di applicazione del CPB, il contribuente può aderire entro il termine per presentare la dichiarazione annuale dei redditi (15 ottobre 2024).

In caso di accettazione, le tempistiche da seguire per il 2024 sono le seguenti:

  • 31 luglio: versamento imposte per saldo 2023 e 1° acconto 2024 basato sui redditi reali maturati nel 2023;
  • 15 ottobre: accettazione della proposta e invio telematico della dichiarazione dei redditi;
  • 30 novembre: versamento imposte per 2° acconto 2024 calcolati sul reddito “concordato”.

Al termine del biennio di riferimento (2024-2025), qualora si rispettino ancora i requisiti di ammissione, l’Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta di concordato per i successivi due anni che il contribuente potrà decidere se accettare o meno.

REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il Concordato Preventivo Biennale è rivolto a due categorie di contribuenti:

  1. “Soggetti ISA” (quindi ad esempio con ricavi annui non superiori a 5.164.569 euro)
  2. “Forfettari”

Tra le cause di esclusione invece la norma prescrive che i contribuenti:

  • non devono avere debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati;
  • non devono avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta pari o superiori ad euro 5.000 (importo comprensivo di interessi e sanzioni). I debiti oggetto di rateazione e quelli per i quali è stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziale non rientrano nel limite di euro 5.000, salvo che il contribuente non sia decaduto dalla rateazione o siano cessati gli effetti della sospensione;
  • Non devono aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • Negli ultimi tre anni antecedenti a quelli di applicazione del concordato, non devono aver ricevuto una sentenza di condanna per:
    • reati tributari individuati dal Dlgs n. 74/2000;
    • il reato di false comunicazioni sociali;
    • il reato di riciclaggio;
    • il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
    • reato di autoriciclaggio.

REDDITI “CONCORDATI” DA DICHIARARE

In caso di esercenti attività di lavoro autonomo il reddito si determina come segue:

Si parte dal reddito “concordato” a cui saranno da aggiungere:

  • le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali;
  • le quote di redditi/perdite relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 Tuir.

La somma così ottenuta non può essere inferiore a un reddito minimo di euro 2.000.

In caso di esercenti attività d’impresa il reddito si determina come segue:

Si parte dal reddito “concordato” a cui saranno da aggiungere:

  • la variazione costituita dal saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive;
  • i redditi derivanti dalle partecipazioni.

La somma così ottenuta non può essere inferiore a un valore della produzione minimo di euro 2.000.

Nel caso di società di persone e di soggetti equiparati, il limite di euro 2.000 si ripartisce tra i soci o associati in base alle rispettive quote di partecipazione.

EFFETTI DEL CONCORDATO

  1. Il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali (vedasi più avanti);
  2. Il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti non sono fiscalmente rilevanti, rispetto a quelli “concordati”;
  3. L’adesione non produce effetti ai fini Iva che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie;
  4. Il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l’Irap e per l’Iva;
  5. Gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr n. 600/1973 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all’attività istruttoria che è sempre consentita, l’AdE riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;
  6. I soggetti Isa godono dell’estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, ai soli contribuenti più affidabili, cioè con voto a partire da 8.

CAUSE DI FUORIUSCITA, CESSAZIONE E DECADENZA DAL REGIME

Se durante il periodo di vigenza del regime di concordato si verificano le seguenti circostanze, si perde il diritto all’applicazione di questo sistema:

  1. in presenza delle circostanze eccezionali individuate con decreto del Mef, ancora da adottare;
  • circostanze eccezionali da individuare con decreto del Mef, ancora da adottare, che determinino una riduzione dei redditi effettivi o dei valori della produzione netta effettivi, di oltre il 50% rispetto a quelli concordati.

Si perde, inoltre, il diritto all’applicazione del regime, già dal periodo d’imposta in corso se:

  • il contribuente modifica l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del CPB, fatto salvo il caso in cui per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo Isa;
  • il contribuente cessa l’attività;
  • Il contribuente subisca un accertamento, nei periodi d’imposta oggetto di concordato ovvero nel periodo d’imposta precedente:   
    • di attività non dichiarate ovvero dell’inesistenza o dell’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
    • ovvero di altre violazioni di non lieve entità;
  • a seguito di dichiarazione integrativa dei redditi, i dati e le informazioni contenuti in tale dichiarazione comportassero una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è stata formulata la proposta di concordato accettata dal contribuente;
  • si verifica una delle ipotesi di esclusione dal concordato ovvero il contribuente avesse debiti tributari;
  • fosse omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta concordati, fatto salvo il caso di ravvedimento operoso in assenza della constatazione della violazione e/o dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o di altre attività di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza.

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