Circolare 01_2026: LEGGE DI BILANCIO 2026_1^ parte (Fisco)
19 gennaio 2026
In data 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2026, di seguito gli aspetti di carattere fiscale di maggior interesse in essa contenuti.
IRPEF: RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA INTERMEDIA
- Dal 2026, la seconda aliquota IRPEF viene ridotta dal 35% al 33% per i redditi lordi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Restano invariate l'aliquota del 23% fino a 28.000 euro e quella del 43% oltre i 50.000 euro. Per i redditi sopra i 200.000 euro, si registra una riduzione delle detrazioni forfettarie di 440 euro per oneri al 19% (escluse spese sanitarie e premi assicurativi) per compensare la riduzione dell’aliquota.
BONUS EDILIZI E BONUS MOBILI
- Vengono prorogate per tutto il 2026 le detrazioni per ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus. L'aliquota ordinaria resta al 36%, ma sale al 50% se l'intervento riguarda l'abitazione principale del proprietario.
- Confermato per tutto il 2026 anche il bonus mobili, che consente una detrazione del 50% per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe A per i forni, E per lavatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi) destinati a immobili ristrutturati a partire dal 1° gennaio 2025, con un tetto di spesa confermato a 5.000 euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- A decorrere dal periodo d’imposta 2026, viene elevato a da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare.
- Viene anche elevato,una volta raggiunto il diritto ad incassare il fondo, il limite di importo liquidabile della quota di prestazione in forma capitale dal 50% al 60% del maturato anziché in rendita.
IPERAMMORTAMENTO
- Viene riproposto l'iperammortamento con l'obiettivo di incentivare la transizione digitale 4.0 e l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo.
- La misura è rivolta ai titolari di reddito d’impresa e consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi (materiali e immateriali 4.0) e di impianti per l'energia da fonti rinnovabili, a condizione che siano prodotti in Stati dell’Unione Europea o del SEE (Spazio economico europeo) e destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
- Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, la maggiorazione è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro. L'accesso al beneficio richiede l'invio di apposite comunicazioni e certificazioni telematiche tramite la piattaforma del GSE.
- Sarà cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, purché il sostegno totale non superi il costo sostenuto e la base di calcolo sia assunta al netto di altri contributi ricevuti; tuttavia, non è applicabile agli investimenti che già beneficiano del credito d’imposta 4.0 per l'anno 2025.
- Sarà anche possibile usufruire dell'agevolazione per i beni consegnati fino al 30 settembre 2028, purché entro il 31 dicembre 2027 sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo.
ROTTAMAZIONE QUINQUIES
- Sarà possibile regolarizzare i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L'adesione consente di abbattere integralmente sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando solo il capitale e le spese esecutive.
- Per aderire bisognerà presentare domanda telematica entro il 30 aprile 2026 e ilpagamento dovrà essere in unica soluzione o prima rata entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione: Fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni) con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 (attenzione: non è prevista alcuna tolleranza per i ritardi e il mancato o insufficiente versamento di anche sole due rate comporterà la decadenza immediata dai benefici).
Informiamo che questo argomento sarà trattato in maniera più dettagliata con una apposita prossima circolare.
LOCAZIONI BREVI
- Con riferimento ai contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d'impresa, c.d. locazioni brevi, a partire dal 1° gennaio 2026 sarà possibile beneficiare del regime della cedolare secca per un massimo di due immobili.
- Dal terzo immobile il reddito verrà considerato reddito d’impresa, comportando l'obbligo di apertura della partita IVA, la regolarizzazione della posizione previdenziale e l'impossibilità di optare per la cedolare secca.
- Per i contribuenti che rimangono nel limite delle due unità, il regime della cedolare secca resta applicabile con l’aliquota del 21% per un solo immobile scelto dal contribuente, mentre sul secondo si applica l’aliquota del 26%.
ASSEGNAZIONE/CESSIONE BENI AI SOCI E ESTROMISSIONE
- Le società commerciali avranno facoltà entro il 30 settembre 2026 di assegnare o cedere ai soci immobili non strumentali e beni mobili registrati, oppure di trasformarsi in società semplice, beneficiando di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, che sale al 10,5% per le società non operative.
- Il vantaggio sarà quello di determinare la base imponibile dell’assegnazione/cessione utilizzando il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale (di mercato) e si prevede anche il dimezzamento delle imposte di registro, con imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
- Le società che intenderanno avvalersi di tale agevolazione, dovranno versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2026 e la restante parte entro il 30.11.2026, con modello F24.
- Anche gli imprenditori individuali potranno estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l'operazione sia perfezionata entro il 31 maggio 2026.
- Tale estromissione, che produce effetti fiscali retroattivi al 1° gennaio 2026, richiederà il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale o catastale e il costo fiscalmente riconosciuto, da corrispondere per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI
- E’ stata innalzata l'aliquota dell'imposta sostitutiva, che passerà dal 18% al 21%, confermando il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione (ovvero chi può aderire e su quali tipi di partecipazioni societarie) e le consuete modalità di determinazione del valore e gli adempimenti formali richiesti.
- Questa modifica interrompe l'uniformità di trattamento introdotta dalla precedente manovra del 2025, che aveva stabilizzato l'aliquota al 18% sia per i terreni che per le partecipazioni; con la nuova disposizione, infatti, si crea una differenziazione fiscale: la rivalutazione dei terreni resta invariata al 18%, mentre quella delle partecipazioni societarie sale al 21%.
- Ricordiamo che l’istituto della rivalutazione permette di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni per ridurre l’eventuale tassazione sulla plusvalenza in sede di futura cessione.
BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI PER IMPORTI RIDOTTI
- Viene introdotta una stretta significativa sulla disciplina del blocco delle compensazioni, con l'obiettivo di contrastare l'utilizzo indebito dei crediti d'imposta e migliorare l'efficacia della riscossione.
- A decorrere dal 1° gennaio 2026, i contribuenti che risultino titolari di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, oppure di accertamenti esecutivi non pagati, per un importo complessivo superiore alla nuova soglia di 50.000 euro, non potranno procedere alla compensazione dei propri crediti fiscali con i debiti tributari con modello F24.
- Ricordiamo però che la possibilità di compensare i crediti non è persa definitivamente ma resta sospesa fino a quando il contribuente non provvede all’integrale pagamento dei debiti pendenti che hanno causato il blocco.
AdER E UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE
- Viene introdotto un potenziamento significativo degli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), permettendole di accedere e utilizzare i dati delle fatture elettroniche per rendere più incisiva l'azione di recupero crediti.
- Grazie all'analisi dei dati fatturati, l’agente della riscossione potrà individuare con precisione i soggetti (clienti o committenti) che intrattengono rapporti economici continuativi con il debitore, colpendo così i crediti certi maturati dal soggetto moroso v/ l’AdER e riducendo drasticamente il ricorso ad altre procedure esecutive, spesso lunghe e inefficaci.
- Le modalità operative dovranno essere definite con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro la fine di marzo 2026).
REGIME FORFETTARIO
- Viene confermata anche per il 2026 l’estensione della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilati che non funge da causa di esclusione, mantenendo il limite a 35.000 euro in luogo degli ordinari 30.000 euro. Per valutare la permanenza o l'accesso al regime nel corso del 2026, i contribuenti dovranno quindi verificare di non aver superato il tetto di 35.000 euro di reddito da dipendente percepito nel corso dell'anno 2025.
CRIPTOVALUTE
- A decorrere dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze e i redditi derivanti dalla detenzione, cessione o permuta di criptovalute saranno generalmente soggetti a un'imposta sostitutiva del 33%, secondo quanto già delineato dalla normativa precedente.
- Viene introdotto un regime agevolato con aliquota ridotta al 26% specificamente per i token di moneta elettronica denominati in euro (le cosiddette stablecoins), a condizione che il loro valore sia stabilmente ancorato all'euro e che i fondi di riserva siano detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea.
- Non costituirà realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token denominati in euro, né il relativo rimborso; al contrario, la conversione di criptovalute non denominate in euro (come i Bitcoin) in stablecoin garantite dall'euro rimane assoggettata all'aliquota ordinaria del 33%.
- Un’ulteriore novità di rilievo per il calcolo dell’ISEE: la componente del patrimonio mobiliare dovrà ora comprendere obbligatoriamente anche le giacenze in criptovalute, indipendentemente dal fatto che siano detenute in Italia o all’estero, parificandole di fatto alle altre disponibilità finanziarie e alle giacenze in valuta estera.
CREDITO D’IMPOSTA ZES
- Rilevanti novità per la ZES unica Mezzogiorno che vedrà la proroga del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel triennio 2026-2028 (fino al 15 novembre 2028) e l’estensione dell'ambito territoriale dell'agevolazione anche alle “zone assistite” delle regioni Umbria e Marche, oltre alle già“solite” Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo (parzialmente).
- Per le imprese che hanno già effettuato investimenti nel 2025 e presentato la comunicazione integrativa, viene riconosciuto un ulteriore credito d'imposta del 14,6189%, a condizione che non abbiano ottenuto il bonus Transizione 5.0; per beneficiarne, occorrerà inviare una nuova comunicazione telematica tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026.
- Sul piano del lavoro, la manovra sostiene lo sviluppo occupazionale della ZES unica prevedendo, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate nel 2026, un esonero contributivo parziale (escluso INAIL) per una durata massima di 24 mesi.
- Per la gestione ordinaria del credito d’imposta negli anni a venire, le norme stabiliscono finestre temporali rigorose per l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, fissate tra il 31 marzo e il 30 maggio di ciascun anno, seguite dall’obbligo di inviare una comunicazione integrativa a gennaio dell’anno successivo a pena di decadenza.
RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI
- Disposto il rifinanziamento della cosiddetta "Nuova Sabatini", lo strumento agevolativo volto a sostenere le micro, piccole e medie imprese nell'acquisto o nell'acquisizione anche in leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (è importante però la caratteristica di “novità”).
- La misura, che prevede la concessione di contributi a tasso agevolato per la copertura degli oneri finanziari legati agli investimenti in beni strumentali, riceverà un incremento di spesa pari a 200 milioni di euro per l’anno 2026 e a 450 milioni di euro per l’anno 2027.
- Tale intervento garantisce la continuità operativa di una delle principali agevolazioni nazionali destinate al potenziamento tecnologico e produttivo del tessuto imprenditoriale di minori dimensioni.
TRIBUTI LOCALI
- Vengono introdotte importanti novità in materia di tributi locali, a partire dalla facoltà concessa a Regioni ed enti territoriali di istituire autonomamente forme di "rottamazione" per i carichi di propria competenza, come IMU, TARI, bollo auto e addizionali comunali, permettendo l'abbattimento di sanzioni e interessi anche per accertamenti o liti pendenti.
AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE
- Viene ripristinata la possibilità di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d'imposta versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10%.
- L’operazione consente alle riserve di acquisire fiscalmente la natura di ordinarie riserve di utili, permettendone la distribuzione ai soci senza che la società debba sostenere oneri fiscali aggiuntivi.
- Possono essere oggetto di affrancamento, in modo totale o parziale, tutte le riserve esistenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, purché risultino ancora presenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
- L’imposta dovrà essere liquidata all'interno della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2025 e il pagamento deve essere suddiviso obbligatoriamente in quattro rate di pari importo. La prima rata scadrà entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del 2025 mentre le tre rate successive andranno versate entro i termini previsti per il saldo delle imposte degli esercizi seguenti.
RITENUTA D’ACCONTO SUI PAGAMENTI TRA IMPRESE
- A decorrere dal 1° gennaio 2028, verrà introdotta una nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti tra imprese, con l'obiettivo di rafforzare i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per le attività di analisi del rischio fiscale.
- L’obbligo si applicherà ai corrispettivi dovuti per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia; in questo meccanismo, l'impresa che effettua il pagamento assume la veste di sostituto d'imposta, con il conseguente dovere di operare la ritenuta e provvedere al relativo versamento.
- Le modalità attuative e i dettagli operativi per la gestione di questa nuova incombenza saranno definiti con un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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