Gentili dottori, con il presente documento vi comunichiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 il decreto collegato al Ddl di bilancio 2024, n. 145/2023, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Tra le varie disposizioni è prevista una proroga del versamento dei secondi acconti delle tasse di novembre, ma purtroppo solo per pochi.
PROROGA DEI VERSAMENTI
Il decreto 145/2023 ha previsto la proroga della scadenza del versamento dei secondi acconti delle tasse dal 30 novembre al 16 gennaio senza maggiorazioni. È inoltre consentito il pagamento in 5 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi legali, dal 16 gennaio al 16 maggio 2023, come avviene solitamente per le tasse di giugno (saldo e primo acconto insieme).
ATTENZIONE: La proroga vale soltanto per le “tasse” ovvero oltre che per l’IRPEF, tale misura si estende anche alle imposte sostitutive (regime forfetario, regime di vantaggio, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ed altre). NON vale quindi per contributi previdenziali, assistenziali, Inail ecc.
REQUISITI STRINGENTI
Possono usufruire della proroga soltanto le persone fisiche titolari di partita iva che abbiamo dichiarato nel 2022 ricavi o compensi fino a 170.000 euro.
Per semplificare sono esclusi:
- Tutte le società di farmacie
- I soci delle società di farmacie che non siano titolari di partita iva
- La maggior parte delle ditte individuali titolari di farmacie poiché la soglia di 170.000 euro esclude la maggior parte delle aziende.
Potrebbero rientrare di fatto nella proroga, quindi, soltanto le farmacie con fatturati estremamente bassi e i professionisti titolari di partita iva.
Anche per i professionisti, ribadiamo, la proroga non si applica ai contributi previdenziali, assistenziali, Inail ecc.
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