Gentili dottori, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito, purtroppo, ad un nuovo ed ennesimo adempimento a carico delle aziende italiane che in questo caso riguarda le società di capitali e gli enti.
REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO
A breve sarà obbligatoria la comunicazione dei “Titolari effettivi” di società di capitali, enti dotati di personalità giuridica e trust. Si attende il via dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
SOGGETTI INTERESSATI
Questo nuovo adempimento dovrà essere svolto da:
- imprese dotate di personalità giuridica: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative (escluse quindi le imprese individuali e le società di persone);
- persone giuridiche private (dotate di riconoscimento giuridico): associazioni riconosciute, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n. 361;
- Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO
Al fine di individuare il titolare effettivo, la normativa prevede diversi criteri in base al soggetto interessato. Vediamo di seguito come funziona per le Srl visto che ormai sono diverse le farmacie che esercitano l’attività sotto forma proprio di società a responsabilità limitata.
Nel caso di società di capitali, i titolari effettivi vanno individuati tra:
- I fondatori, se ancora in vita;
- I beneficiari (quando individuati o facilmente individuabili);
- I titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
LA COMUNICAZIONE
Il Decreto Min. 55/2022 prevede che la comunicazione debba essere svolta in via telematica:
- direttamente dai soggetti dotati di potere di amministrazione e rappresentanza con accesso al portale “titolareeffettivo.registroimprese.it”;
- tramite le apposite procedure a disposizione degli intermediari ed ilns. Studio, per chi volesse e previo incarico, potrà predisporre la pratica che dovrà però essere firmata digitalmente come ultimo “step” da uno degli amministratori.
In ambedue i casi, sarà necessario pagare dei diritti di segreteria per il Registro Imprese ancora non quantificati.
In attesa della piena operatività della procedura, raccomandiamo intanto tutti gli amministratori di società di capitali di dotarsi di firma digitale per essere pronti a svolgere questo nuovo obbligo.
La firma digitale viene rilasciata da:
- Camere di commercio
- Agenzia di servizi quali Buffetti e simili
- Online su Infocamere, Aruba, namirial, infocert, e altri provider
ATTENZIONE: in caso di acquisto di sola smartcard sarà necessario acquistare anche apposito lettore. Consigliamo di acquistare direttamente il token usb.
SCADENZE E TEMPISTICHE
Quando il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attesterà l’operatività dei sistemi di comunicazione i soggetti interessati già esistenti avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione.
Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla prima comunicazione, dall’ultima conferma o dalla modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto che l’ha originata. La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.
I soggetti obbligati e costituiti dopo la pubblicazione dovranno assolvere all’obbligo entro 30 giornidall’iscrizione al Registro Imprese.
SANZIONI
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. che varia da un minimo 103 ad un massimo di 1.032 euro.
La dichiarazione falsa può invece sfociare nel penale e con una multa amministrativa che va da minimo 10.000 euro ad un massimo di 30mila euro.
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