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Circolare 11 2026: Nuovo Concordato Preventivo Biennale 2026-2027

18 settembre 2026

Con il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (c.d. “Decreto Omnibus”) sono state introdotte importanti modifiche al Concordato Preventivo Biennale (CPB), quel patto con il Fisco che permette di “bloccare” per due anni il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, in cambio di una serie di potenziali vantaggi fiscali ma anche di rischi. Riassumiamo, in termini pratici, come funziona il nuovo CPB valido per il biennio 2026-2027, chi può aderire, quali sono i vantaggi concreti e le principali novità introdotte dal citato decreto Omnibus.

CHE COS’È E A CHI CONVIENE

Ricordiamo che in sostanza il CPB è un accordo con il Fisco: sulla base dei dati storici e del punteggio ISA, l'Agenzia delle Entrate propone un reddito e un valore della produzione netta IRAP “concordati” per il 2026 e il 2027. Se si accetta, si pagano le imposte su questi importi anche se, in seguito, il reddito effettivo risulterà più alto o più basso:

  • Può rappresentare un'opportunità particolarmente interessante per chi prevede una crescita del proprio reddito nel biennio, perché il maggior guadagno rispetto al reddito proposto nel CPB resterebbe interamente esente da IRPEF/IRES e IRAP ordinarie.
  • Attenzione invece per chi realizzerà un calo dei ricavi e del reddito perché le imposte si pagheranno comunque sui redditi concordati e non su quelli effettivi, salvo i casi di cessazione per eventi eccezionali di cui parleremo più avanti.

CHI PUÒ ADERIRE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Lo strumento è riservato a imprenditori e professionisti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA); resta invece escluso chi ha aderito al regime forfetario o chi non è tenuto ad applicare gli ISA. Anche in questa versione, per accedere al concordato occorre non avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati (salvo estinzione, entro il termine di adesione, del debito residuo sotto i 5.000 euro). Non possono aderire, tra gli altri, i contribuenti che:

  • non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in uno degli ultimi tre anni;
  • hanno riportato condanne per reati tributari, falso in bilancio o riciclaggio negli ultimi tre anni;
  • hanno percepito redditi esenti o esclusi per oltre il 40% del reddito d’impresa o professionale;
  • nel primo anno di concordato passano al regime forfetario o sono coinvolti in fusioni, scissioni, conferimenti o aumento della compagine sociale.

NOVITÀ 2026 — se l’adesione viene comunicata pur mancando un requisito d’accesso o in presenza di una causa di esclusione, non si verifica più la “decadenza”: l’adesione si considera semplicemente come mai avvenuta e priva di effetti, con il risultato di pagare le tasse sul reddito effettivo e non più sul minimo tra CPB e reddito effettivo, come previsto in precedenza.

TERMINI E MODALITÀ DI ADESIONE

Per il biennio 2026-2027 l'adesione può essere comunicata entro il 31 ottobre 2026, termine che, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre 2026. L'adesione si perfeziona tramite l'invio telematico del modello CPB, insieme alla dichiarazione dei redditi oppure, in alternativa, con un invio autonomo utilizzando solo il frontespizio del modello Redditi 2026.

I VANTAGGI PER CHI ADERISCE

Chi accetta la proposta e la rispetta durante il biennio beneficia di:

  • Nessuna imposizione sul reddito e sul valore della produzione eccedenti quelli concordati.
  • Esclusione dagli accertamenti fiscali “ordinari” (analitico-induttivi e induttivi), salvo cause di decadenza.
  • Tutti i benefici premiali dell’alta affidabilità ISA: niente visto di conformità per compensare crediti Iva fino a 70.000 euro annui e crediti Irpef/Ires/Irap fino a 50.000 euro; niente garanzia per i rimborsi Ivafino a 70.000 euro; esclusione dalla disciplina delle società “di comodo”; termini di accertamento ridotti di un anno.
  • Possibilità di tassare il maggior reddito concordato (rispetto al 2025) con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote dal 10% al 15% fino a 85.000 euro di maggior reddito, in base al punteggio ISA.

È bene ricordare che il concordato non produce alcun effetto ai fini IVA, che continua ad applicarsi con le regole ordinarie.

QUANDO IL CONCORDATO “SALTA”: CESSAZIONE E DECADENZA

Sono previste due situazioni ben distinte, da non confondere:

  • Cessazione: il concordato smette di produrre effetti dall’anno in cui si verifica l'evento (es. cessazione o modifica sostanziale dell'attività, passaggio al regime forfetario, operazioni straordinarie, superamento del limite di ricavi/compensi maggiorato del 50% - pari a circa 7,7 milioni di euro - oppure eventi eccezionali, come calamità naturali o gravi difficoltà, che riducono i ricavi effettivi di oltre il 30% rispetto a quelli concordati).
  • Decadenza: si verifica in presenza di violazioni più gravi (es. accertamento di attività non dichiarate, omessi versamenti non regolarizzati, violazioni sui corrispettivi telematici) e comporta la perdita di tutti gli effetti del concordato per entrambi gli anni, con recupero delle imposte sul reddito effettivo se superiore a quello concordato.

NOVITÀ 2026 — dal 2026-2027 la presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni per l’annualità 2025, che viene presa a base della proposta CPB 2026-2027, non comporta più la decadenza dal concordato: i valori concordati vengono semplicemente ricalcolati sulla base dei dati corretti. Inoltre, il ravvedimento operoso può ora essere utilizzato per sanare irregolarità anche in questo ambito, evitando la decadenza.

LE NOVITÀ PER CHI RINNOVA L’ADESIONE

Il decreto Omnibus ha introdotto incentivi specifici per chi, avendo già aderito al CPB 2024-2025, decide di rinnovare l'adesione per il 2026-2027:

  • niente maggiorazione dell'acconto (di regola pari al 10% ai fini IRPEF/IRES e al 3% ai fini IRAP) dovuta nel primo anno di un nuovo concordato quando l'acconto è calcolato con il metodo storico;
  • soglie più alte per l'esonero dal visto di conformità e dalla garanzia sui rimborsi IVA (fino a 100.000 euro, anziché 70.000) e per i crediti IRPEF/IRES/IRAP (fino a 70.000 euro, anziché 50.000);
  • termini di accertamento ridotti di due anni, anziché di uno solo;
  • possibilità di rateizzare saldo e acconto delle imposte senza pagare interessi;
  • l'accesso a un regime di “ravvedimento speciale”, che consente di sanare le annualità dal 2020 al 2023 (a scelta del contribuente) pagando un'imposta sostitutiva calcolata in base al punteggio ISA di ciascun anno, con il vantaggio di una limitazione dell'attività di accertamento su tali annualità.

Quest'ultima misura può risultare molto conveniente per chi desidera mettere in sicurezza gli anni pregressi, specialmente in presenza di punteggi ISA elevati pagando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES, che va da un massimo del 15% ma può scendere fino al 10% dell'incremento forfetario di reddito, con un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità). Il ravvedimento speciale può essere esercitato anche per l’IRAP con un’aliquota del 3,90% dell’incremento forfettario del valore della produzione.

LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI

Il ns. Studio, previa verifica della presenza o meno di eventuali cause di esclusione e/o decadenza, sta già procedendo al confronto tra le proposte di concordato comunicate dall’Amm.ne finanziaria e le previsioni reddituali 2026 al fine di valutare insieme l'opportunità di aderire o rinnovare l'adesione entro il termine del 2 novembre 2026, tenendo conto di tutti i benefici (e dei rischi) sopra descritti.

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