Gentili dottori, con il presente documento desideriamo illustrare i principali contenuti della Legge di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe e le novità introdotte dal Decreto Energia.
NUOVA RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI
Anche per questo anno, tramite l’approvazione del cosiddetto Decreto Energia, è stata ripresentata l’agevolazione relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili posseduti al 1° gennaio 2022, pagando però un’imposta sostitutiva più elevata, con aliquota del 14% (lo scorso anno si pagava l’11%).
Viene quindi stabilito che il termine ultimo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni detenuti non in regime di “impresa”, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, sarà il 15 giugno 2022.
L’imposta sostitutiva (il 14% del valore da perizia) potrà essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;
- oppure in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro il 15 giugno degli anni 2022, 2023 e 2024
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
NUOVO TETTO AL CONTANTE A € 1.999.99
Contrordine sulla stretta relativa all’utilizzo del contante.
Il Decreto Milleproroghe interviene posticipando di un anno l’entrata in vigore del divieto di effettuare pagamenti in denaro contante per importi uguali o superiori a 1.000 euro (limite consentito quindi euro 999,99) previsto dalla Legge di Stabilità 2022.
Pertanto, ancora per tutto l’anno 2022, il limite ai pagamenti in denaro contante resta a 1.999,99 euro (tetto massimo consentito).
Pertanto, salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2023 il tetto al contante scenderà ad euro 999,99.
PROROGA TERMINE PER COMPLETAMENTO INVESTIMENTI PRENOTATI ENTRO IL 2021
Il decreto Milleproroghe da un po' più di tempo per completare gi investimenti in beni ordinari e/o “4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2021: la proroga è di sei mesi (dal 30 giugno al 31 dicembre 2022) per beneficiare delle aliquote più favorevoli del credito d’imposta beni strumentali previste per l’anno 2021.
ALTRE MISURE FISCALI
- Riapertura dei termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.
- Proroga al 31 marzo 2022 dei termini per tutti gli adempimenti delle agevolazioni prima casa.
- Proroga al 30 giugno 2022 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
- La sospensione temporanea della copertura delle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (articolo 3, comma 1-ter) si può estendere fino ad periodo massimo di 5 anni.
- Diventa ufficiale anche la detraibilità per tutti i bonus edilizi “minori” delle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 3-sexies).
BONUS PSICOLOGO
Diventa definitivo il cosiddetto bonus psicologo, consistente in un contributo per la copertura delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. L’importo massimo erogabile sarà di 600 euro, parametrato in base all’Isee che non dovrà essere superiore a 50.000 euro. Sarà un decreto interministeriale a stabilire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione (articolo 1-quater, comma 3).
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