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CIRCOLARE 02_2022: Isolamento, quarantena, super green pass e obbligo vaccinale

19 gennaio 2022

Gentili dottori, con decreto-legge del 30 dicembre 2021 il Governo aggiorna le regole relative a quarantena ed isolamento dei soggetti venuti a contatto/positivi al Covid-19; contestualmente il Ministero della Salute, con circolare 60136 del 30 dicembre 2021, definisce le nuove modalità di gestione di isolamento e quarantena.

Inoltre, con il decreto-legge 1/2022, il Legislatore ha variato nuovamente le condizioni di accesso agli ambienti di lavoro, allargando la platea dei lavoratori che dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per poter lavorare.

Vediamo di seguito quanto previsto da queste norme e le modifiche che sono intervenute. Evidenziamo che queste regole potrebbero essere aggiornate da nuove disposizioni governative.

PREMESSA

Al fine di evitare il rischio di blocco per le attività essenziali, derivante dalla diffusione del contagio causato dalla variante Omicron, le nuove disposizioni non riguardano solo la quarantena, ma anche il Super Green pass che si estende quasi ovunque dal 10 gennaio 2022, necessario anche per i mezzi di trasporto pubblico locale e gli alberghi.

Vediamo chi è un contatto stretto di un caso positivo e come cambiano le regole della quarantena. La novità più significativa è l'eliminazione della quarantena per chi è vaccinato con tre dosi, che invece diventa sottoposto ad auto sorveglianza.

DIFFERENZA TRA ISOLAMENTO E QUARANTENA

Il Ministero della salute definisce:

  • ISOLAMENTO: la separazione delle persone infette da Covid-19 dalla comunità per il periodo di contagiosità al fine di prevenire la trasmissione del virus;
  • QUARANTENA: la restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte al virus per il periodo di incubazione, al fine di monitorare un’eventuale comparsa dei sintomi.

LE NUOVE REGOLE DELLA QUARANTENA

La quarantena precauzionale “non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo”.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, “ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso”. Quindi, durante il periodo di quel che viene definito auto sorveglianza sarà possibile circolare, ma indossando una mascherina di tipo Ffp2.

ATTENZIONE: Per la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza”.

Per chi ha un Green pass rafforzato, ossia almeno due dosi o guarigione, da almeno 120 giorni, la quarantena si ridurrà da 7 a 5 giorni, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo.

NOTA BENE: Un test negativo eseguito durante la quarantena non ne accorcia la durata.

Nel caso in cui si venga identificati come contatto stretto di caso confermato Covid (senza aver già avuto la terza dose di vaccino, condizione che esclude la quarantena, secondo le nuove norme), nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di almeno 5 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo.

QUANDO SI CONFIGURA UN CONTATTO STRETTO

In base alla definizione fornita dal Ministero della Salute, il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

NOTA BENE: Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

LE REGOLE PER L’ISOLAMENTO

Nessuna variazione è prevista per disposizioni in materia di isolamento. Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, dell’11 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 la durata dell’isolamento dei casi positivi, riguardo alla sintomatologia, è pari a:

  • Asintomatici: 10 giorni dalla comparsa della positività (mediante test o tampone); l’isolamento si riduce a 7 giorni per i soggetti che hanno completato l’obbligo vaccinale;
  • Sintomatici: 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui 3 senza sintomi.

Per entrambi i casi è previsto un test molecolare o antigenico rapido obbligatorio alla fine dell’isolamento.

Per chi continua ad essere positivo anche in assenza di sintomi (da almeno una settimana) è possibile interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 7 senza sintomi.

ATTENZIONE: Il rientro al lavoro è consentito solo con esito negativo al test.

UN LAVORATORE IN QUARANTENA O ISOLAMENTO PUO’ LAVORARE?

In base alle disposizioni previste dal messaggio INPS n° 3653 del 9/10/2020, un dipendente in isolamento non può lavorare, deve presentare certificato medico di malattia, in quanto affetto da morbilità e pertanto inibito all’attività lavorativa.

Solo nel caso di lavoratori positivi di lungo periodo, oltre 21 giorni senza sintomi ma con tampone ancora positivo, il datore di lavoro può richiedere di prestare attività lavorativa, esclusivamente in modalità smart (circolare Ministero della Salute 12 aprile 2021).

Diverso invece è il caso della quarantena: un dipendente in quarantena è tenuto a prestare attività lavorativa se l'azienda può adibirlo a smart working.

In questo caso, pertanto, il dipendente non può presentare certificato medico di malattia e, nel caso cui lo presentasse, il lavoratore deve chiedere al medico di base la chiusura della malattia stessa.

Nel caso in cui invece l’azienda non possa adibire il lavoratore alla modalità agile, sarà necessario produrre certificato medico di malattia.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE E GREEN PASS RAFFORZATO

A far data dall’8 gennaio, entrata in vigore del decreto, è stato introdotto l’obbligo vaccinale anche per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Ciò comporta che dal prossimo 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 tutti i lavoratori ultracinquantenni potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato. Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 € in uno dei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L’obbligo vaccinale viene inoltre esteso al personale universitario equiparato a quello scolastico.

ATTENZIONE: Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore privo di super Green pass per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.03.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma senza stipendio.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE

L’obbligo del green pass base viene esteso:

  • dal 20 gennaio 2022 a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona (estetiste, parrucchiere, barbieri);
  • dal 1° febbraio 2022 a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (tranne quelle a carattere essenziale, che saranno definite con apposito decreto).

Riepiloghiamo le attività soggette alla verifica del green pass:

 
ATTIVITA' DECORRENZA

Super green pass obbligatorio per:

  • tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram);
  • servizi di ristorazione all'aperto e al chiuso (già in vigore);
  • musei;
  • piscine al chiuso e all'aperto;
  • palestre;
  • centri termali e parchi divertimento;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste per cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • congressi;
  • impianti di sci;
  • sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto);
  • centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto
  • sale gioco, sale bingo e casino

10 gennaio 2022

Green pass base per:

  • Barbieri e parrucchieri;
  • centri estetici

20 gennaio 2022

Green pass base per:

  • Uffici pubblici;
  • Poste;
  • Banche e uffici finanziari;
  • Attività commerciali.
(sono esenti quelle a carattere essenziale, che verranno definite con apposito decreto entro il 23/01/2022, così come stabilito dall’art. 3 del DL 1/2022)

1° febbraio 2022

 

 

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