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Elaborazione Dati Contabili Farmacie

Circolare 01_2024: Legge di bilancio 2024 e altri

15 gennaio 2024

Gentili dottori, facendo seguito alla nostra circolare 12_2023, con il presente documento desideriamo informarvi sugli aspetti di carattere fiscale di maggior interesse contenuti nella Legge di Bilancio per il 2024, definitivamente approvata dal Senato lo scorso 29 dicembre.

Inoltre, riportiamo anche altre misure fiscali rilevanti introdotte dalle disposizioni legislative approvate nell’ultima parte del 2023.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024

Anche per il 2024 viene prorogata, la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni mediante pagamento di un’imposta sostitutiva 16 per cento sul valore dell’intera partecipazione/terreno (invece dell’aliquota “ordinaria” del 26% prevista sulle plusvalenze da cessione). La rivalutazione è consentita per le partecipazioni in società e per i terreni posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese o professioni, detenute alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, oltre interessi al 3% annuo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024 ed entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia di stima necessaria per la rivalutazione.

ADEGUAMENTO SCORTE DI MAGAZZINO

La Legge di Bilancio 2024 consentirà agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali - quindi anche alle farmacie- - di adeguare, relativamente al periodo d’imposta 2023, le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Si tratta di un riallineamento che prevede la possibilità sia dell’eliminazione delle esistenze iniziali per quantità e valori superiori a quelli effettivi, sia dell’iscrizione in contabilità di esistenze iniziali omesse in precedenza.

Nel caso di eliminazione di valori, per perfezionare la procedura occorrerà versare sia un’imposta del 18% sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP che un’IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività, da determinarsi con un apposito decreto. Qualora si proceda, invece, all’iscrizione di esistenze contabili iniziali in precedenza omesse, si dovrà corrispondere solo il 18% di imposta sostitutiva sul nuovo valore iscritto (niente IVA quindi).

Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il 30 giugno 2024 (salvo proroghe) e la seconda entro 30 novembre 2024. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

FORFETTARI E FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2024 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfettari, compresi quelli con fatturato annuo fino a 25.000 euro che finora potevano ancora emettere fattura cartacea.

NUOVO REGIME FISCALE PER LE LOCAZIONI BREVI

Per i soggetti che affittano con locazione breve più di un immobile nel corso dello stesso periodo d’imposta, la tassazione opzionale per la cedolare secca passa dal 21% al 26%. Resta l’aliquota “ridotta” al 21% soltanto per un solo immobile locato; la scelta su quale immobile applicare la ritenuta “ridotta” verrà fatta in dichiarazione dei redditi. Inoltre, qualora non si voglia optare per la cedolare secca preferendo la tassazione ordinaria, la ritenuta del 21% che viene operata dai soggetti intermediari (es. AIRBNB) verrà considerata a titolo di acconto e recuperata poi in sede di dichiarazione dei redditi.

AUMENTO IVA SU PRODOTTI PER INFANZIA E IGIENE FEMMINILE

L’aliquota iva sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile (tamponi e assorbenti) e su alcuni prodotti per l’infanzia (latte, farine, pannolini ecc.) aumenta dal 5% al 10%. Sale anche l’iva sui seggiolini da installare nelle automobili, che passa al 22%.

RIDUZIONE TASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Per i premi di produttività corrisposti nel 2024, la tassazione sostitutiva viene ridotta dal 10% al 5% fino ad un massimo di euro 3.000 annui. Ricordiamo però che i premi di produttività devono essere strettamente collegati a incrementi misurabili e verificabili e solo in conformità a contratti aziendali o territoriali negoziaticon le associazioni sindacali.

MISURE WELFARE AZIENDALE E FRINGE BENEFIT

Per il solo 2024, sono esenti dal reddito i beni ceduti, i servizi prestati e/o le somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di rimborso del pagamento utenze domestiche, per affitto prima casa o interessi sul mutuo prima casa, fino all’importo di euro 1.000 annui (il limite ordinario è di euro 258,23). Detto limite sale a 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI DIPENDENTI

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero totale dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base annua.  Tale esonero è riconosciuto, in via sperimentale per l’anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

CONTRASTO EVASIONE NEL SETTORE LAVORO DOMESTICO

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del collaboratore domestico i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

MUTUI PER I GIOVANI UNDER 36

Ancora per tutto il 2024 sono state prorogate le agevolazioni del 2023 istituite per facilitare l’accesso ai mutui prima casa per i giovani, ovvero quelli di età inferiore ai 36 anni e con ISEE inferiore ai 40.000. L’agevolazione riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà e la garanzia, fino all’80%, dell’apposito fondo di garanzia.

IVIE E IVAFE – PATRIMONIO ESTERO

Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) viene aumentata. La nuova aliquota è dell’1,06% (anziché 0,76%).

L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (IVAFE) viene invece raddoppiata. Passa infatti dal 2 per mille al 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI BENI IMMOBILI CON INTERVENTI DA SUPERBONUS

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo, costituiscono redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1 Tuir. Tali plusvalenze sono determinate ai sensi dell’art. 68, c. 1 Tuir.

Per gli immobili rientranti in tale casistica, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura (di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

Le disposizioni si applicano alle cessioni realizzate a decorrere dal 1.01.2024.

ISEE 2024 CALCOLO

Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’art. 3 Dpr 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE – DEDUZIONE RAFFORZATA PER INCREMENTO PERSONALE

Sarà prevista, solo però per il 2024, una deduzione rafforzata del costo del lavoro per le imprese e lavoratori autonomi/professionisti che assumeranno a tempo indeterminato. La deduzione sarà del 120% (che può salire al 130% in caso di assunzioni lavorati “svantaggiati” come le categorie fragili, gli ex percettori di reddito di cittadinanza, ecc.) del maggior costo del lavoro sostenuto nel 2024. È però necessario verificare che al 31 dicembre 2024 il numero dei lavoratori, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore alla media degli occupati nel corso del 2023

LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE – CONCORDATO BIENNALE

Secondo lo schema di decreto attuativo della legge delega di riforma fiscale approvato lo scorso luglio potrebbe entrare in vigore il cosiddetto “concordato preventivo biennale”. In attesa di chiarimenti definitivi, spieghiamo in breve il funzionamento di questo nuovo meccanismo.

  1. Sulla base dei dati provenienti da varie banche dati (tra cui le dichiarazioni dei redditi storiche e risultati), l’Agenzia delle entrate selezionerà alcuni contribuenti con punteggio da ISA superiore a 8 e senza debiti tributari e previdenziali.
  2. A questi contribuenti l’Agenzia delle Entrate invierà una proposta di reddito stimato (e quindi di tasse da pagare) per i prossimi due anni fiscali.
  3. Il contribuente potrà scegliere se accettare o meno le previsioni elaborate dall’agenzia rendendo quindi ininfluente il reddito effettivamente prodotto nei successivi due anni.

In pratica, in caso di accettazione, il contribuente “scommette” che il suo reddito futuro sarà superiore a quello stimato dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, prevede che il reddito possa essere inferiore a quello stimato, non avrà convenienza ad accettare la proposta.

Ritorneremo più dettagliatamente sull’argomento appena ci sarà l’approvazione definitiva della misura.

LEGGE DELEGA RIFORMA FISCALE: NUOVE ALIQUOTE IRPEF E NO TAX AREA PER IL 2024

Per il solo anno 2024 cambiamo ancora le aliquote Irpef: da 4 passano a 3 secondo queste nuove fasce di reddito: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro.

Inoltre, la cosiddetta “no tax area” viene ampliata fino a 8.500 euro di reddito per i lavoratori dipendenti che fino a detta soglia di reddito non dovranno pagare irpef. La stessa soglia vale per i pensionati. Se si tiene conto delle detrazioni per lavoro dipendente e del trattamento integrativo in busta paga, invece, i lavoratori dipendenti non pagherebbero alcuna tassa irpef per redditi di lavoro fino ad euro 13.000.

Per compensare questa minore tassazione saranno rimodulate e ridotte alcune detrazioni fiscali che incideranno negativamente in modo particolare per chi ha redditi oltre 50.000 euro, in particolare viene introdotta una franchigia di 260 euro relativa a tutte le detrazioni d’imposta del 19 per cento con esclusione delle spese sanitarie (es. interessi passivi pagati sul mutuo prima casa).

DECRETO MILLE PROROGHE - FATTURE CARTACEE ANCHE PER IL 2024

Desideriamo ricordare come il cosiddetto “decreto mille proroghe” ha previsto ancora il rinvio per un altro anno dell'obbligo della fatturazione elettronica per i medici e altri operatori sanitari, tra cui anche le farmacie. Sempre in materia di fatture elettroniche, è previsto che quelle emesse (e inviate al sistema di interscambio) potranno essere visionate dai consumatori attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in automatico, ovvero senza necessità di richiesta esplicita.

DECRETO SALVA SPESE – BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il cosiddetto decreto in questione ha posto delle limitazioni al bonus barriere architettoniche, attualmente di importo pari al 75% delle spese sostenute per questa tipologia di interventi.

Dal 1° gennaio 2024, non si potrà usufruire del bonus del 75% per la sostituzione degli infissi, che invece potranno beneficiare soltanto del cosiddetto ecobonus (50% in 10 rate annuali).

Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione per “la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici” sarà necessaria apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Inoltre, non sarà più possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per questa agevolazione. Sono esclusi da questa limitazione i condomini e per le persone fisiche solo in particolari condizioni (es. edifici unifamiliari e con specifiche caratteristiche e in presenza di un reddito inferiore ai 15.000 euro).

 

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