Circolare 05_2023: Tregua Fiscale: Definizione irregolarità formali
02 marzo 2023
Gentili Dottori, con la stesura della presente circolare intendiamo informarvi sulla possibilità di sanare eventuali irregolarità formalicommesse a partire dal 2018 e fino al 31 ottobre 2022.
Tregua fiscale - Definizione irregolarità formali
Come già anticipato con la nostra circolare 2_2023 del 2 febbraio u.s., la Legge di Bilancio 2023 dà alle imprese e ai professionisti la possibilità di regolarizzare le eventuali irregolarità formali, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commessi a partire dal 2018 e fino al 31 ottobre 2022 che non hanno però influenzato la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi.
Nella sostanza si tratta di piccoli errori, riscontrati con grande frequenza soprattutto dal 2019 con l’introduzione della fatturazione elettronica, relativi principalmente agli adempimenti ai fini Iva.
Ecco alcune delle irregolarità formali che più frequentemente si possono verificare:
- invio tardivo (oltre i 12 giorni) delle fatture elettroniche attive;
- errata numerazione delle fatture elettroniche emesse con conseguente creazione di “salti” nella numerazione progressiva;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Segnaliamo che, ad esempio, anche il semplice invio tardivo allo SDI di una sola fattura elettronica comporterebbe l’applicazione di una sanzione minima di 250 euro.
La procedura, per chi volesse aderire alla tale definizione delle violazioni formali, prevede:
- versamento dell’importo di 200 euro per ciascun anno d’imposta che si vuole definire (ricordiamo che è possibile farlo per gli anni dal 2018 al 2022) e l’importo totale può essere eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024 o in un’unica soluzione entro il termine della prima rata;
- attivazione per la rimozione delle irregolarità entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. L’Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che la rimozione non deve essere effettuata quando diventa impossibile come, ad esempio, nel caso di “buchi” nella sequenza numerica delle fatture emesse che non può più essere colmato a posteriori.
Per concludere, nell’invitarvi a considerare con attenzione tale opportunità anche alla luce del fatto che la sanzione per una sola irregolarità compiuta in un dato anno risulta di fatto maggiore dell’importo di 200 euro dovuti per regolarizzare l’intera annualità, facciamo presente che una simile opportunità si era presentata anche nel 2018 (art. 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119) e chi avesse aderito allora potrebbe avere già regolarizzato fino al 24 ottobre 2018 e quindi, in tale caso, potrebbe definire solo gli anni dal 2019 al 31 ottobre 2022.
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