Gentili dottori, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 29.12.2022 n. 197, cosiddetta “Legge di Bilancio” per il 2023. Riassumiamo le principali disposizioni.
NUOVI LIMITI AL CONTANTE
Viene innalzata la soglia dell’utilizzo del contante per pagamenti e trasferimenti tra soggetti diversi che dal 1° gennaio 2023 passa da 1.999,99 a 4.999,99 euro.
Con decreto del Ministro dell’Economia è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare anche soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.
CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS
Il tax credit per l’elettricità e il gas è prorogato ed aumentato al 35% per le imprese non energivore. Ora il credito d’imposta “energia” copre anche il primo trimestre 2023.
NUOVI LIMITI AL REGIME FORFETTARIO
Dal 1° gennaio 2023 verrà innalzato, da 65.000 ad 85.000 euro, il limite di fatturato per poter beneficiare del regime forfettario per professionisti e imprese. Qualora un soggetto superi il predetto limite nel corso dell’anno, la permanenza nel regime forfettario cesserà dall’anno successivo al superamento della soglia degli 85.000 euro. Viene previsto che se il fatturato dovesse superare, nel corso dell’anno, la soglia di 100.000 euro, il regime forfettario cesserà di avere applicazione dall’anno stesso.
FLAT TAX INCREMENTALE
Per ora limitato ai soli redditi del 2023, per le persone fisiche con partita iva (esclusi i forfettari) viene introdotta la cosiddetta flat tax incrementale del 15%. Ne sono escluse quindi le società. In sostanza, sulla differenza (se positiva) tra il reddito 2023 e il “picco” più alto raggiunto nel triennio 2020/2022 (maggiorato del 5%) viene applicata una aliquota forfettaria del 15% in sostituzione dell’Irpef ma ciò vale solo per un massimo di reddito “incrementale” di 40.000 euro.
PREMI PRODUTTIVITA’ DETASSATI
Per il solo 2023, le somme erogate come premi di produzione derivanti da contratti aziendali e/o territoriali sconteranno una tassazione ridotta del 5%, in luogo del 10% fino ad un importo massimo (del premio produttività) di euro 3.000.
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI PER INFANZIA E IGIENE FEMMINILE
Viene ulteriormente ridotta al 5% l’IVA sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili, già portata dalla Legge di Bilancio 2022 dal 22% al 10%. Si rammenta, per completezza di informazione, che i prodotti compostabili o lavabili e le coppette mestruali sono già assoggettati all’aliquota del 5% dal 1° gennaio 2020. La stessa aliquota del 5% viene riservata anche ad alcuni prodotti dell’infanzia, come latte in polvere o liquido, preparazioni di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per lattanti o bambini nella prima infanzia, pannolini, seggiolini da installare negli autoveicoli.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2023
Anche per il 2023 viene prorogata, con aumento, la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni mediante pagamento di un’imposta sostitutiva 16 per cento sul valore dell’intera partecipazione/terreno (invece dell’aliquota “ordinaria” del 26% prevista sulle plusvalenze da cessione). La rivalutazione è consentita per le partecipazioni in società e per i terreni posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese o professioni, detenute alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023 ed entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia di stima necessaria per la rivalutazione.
ASSEGNAZIONE BENI/IMMOBILI AI SOCI
La legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità entro il 30 settembre 2023 di assegnare ai soci (la qualifica di socio deve essere posseduta dal 30 settembre 2022), con un regime fiscale agevolato, gli immobili posseduti diversi da quelli utilizzati direttamente nell’impresa e diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. In sintesi, si consente ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale e spesso utilizzati per fini privati dai soci stessi (si pensi agli immobili/abitazioni).
La norma consente, altresì, l’estromissione anche di beni mobili registrati (ad esempio, le autovetture), nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni.
L’agevolazione prevede:
- la possibilità di determinare la base imponibile prendendo a riferimento il valore catastale dell’immobile;
- un’imposta sostitutiva (ai fini Ires, Irpef e Irap) sulla plusvalenza come sopra calcolata dell’8% (per le società non operative diventa il 10,50%);
- l’imposta di registro ridotta al 50%;
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI/IMMOBILI AI TITOLARI DITTE INDIVIDUALI
Un’agevolazione similare alla precedente riguarda invece l’estromissione dei beni/immobili (anche strumentali in questo caso) detenuti dalle imprese individuali e posseduti alla data del 31.10.2022.
L’operazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2023 e l’imposta sostitutiva dell’8% va versata, per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2024.
TREGUA FISCALE
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto anche una serie di misure per incentivare il versamento dei tributi da parte dei contribuenti morosi, probabilmente anche per la crisi economica, ed ecco di seguito le principali misure previste dalla cd. Tregua Fiscale:
DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI: con riferimento agli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019-2020-2021, per i quali alla data del 01.01.2023 non è ancora scaduto il termine di pagamento o sia ancora in corso il pagamento rateale, è prevista una riduzione dal 10% al 3% della sanzione calcolata sugli avvisi stessi. Quanto dovuto può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali.
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA’ FORMALI: è possibile regolarizzare la posizione con il versamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta cui si riferiscono le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31.10.2022. Rientrano le sole violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi. Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE: con riferimento alle violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate per gli anni d’imposta 2021 e precedenti, le sanzioni saranno ridotte da 1/3 a 1/18 del minimo edittale e il versamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali con scadenza della prima rata al 31.03.2023 o in un’unica soluzione da versare entro suddetto termine. La disciplina prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni diverse dalle irregolarità formali e dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato. Per poter usufruire di questa agevolazione, le violazioni “ravvedibili” non devono essere state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata.
SALDO STRALCIO: sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd.“rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio” (in quest’ultimo caso l’annullamento ha ad oggetto l’importo residuo del debito calcolato al 01.01.2023 e comprensivo di capitale, interessi per tardata iscrizione a ruolo e sanzioni). E’ prevista la sospensione automatica della riscossionefino alladata di annullamento per i debiti che rientrano entro tale limite d’importo. Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, è necessaria apposita adesione dell’ente stesso alla misura “saldo/stralcio”. Riteniamo opportuno segnalare che le cartelle relative ai contributi ENPAF non godranno di tale beneficio vista la delibera contraria dell’Ente stesso (delibera n. 5 del 24 gennaio 2023).
DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE: fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, è possibile definire in modo agevolato tutti gli altri ruoli affidati, dal 01.01.2000 al 30.06.2022, all’Agenzia delle Entrate Riscossione pagando solo il capitale e le spese di procedura esecutiva e di notificazione (risparmiando quindi le sanzioni e gli interessi). Le domande andranno presentate telematicamente entro il 30.04.2023 e le somme andranno versate in un'unica soluzione entro il 31.07.2023 o con piano rateale per un massimo di 18 rate trimestrali di pari importo con prima rata da versare sempre entro il suddetto termine, la 1° e la 2° rata saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute (il mancato, tardivo o insufficiente versamento determina l’inefficacia della definizione). Peri carichi affidati dagli enti di previdenza privati, le disposizioni si applicano previe apposite delibere dei medesimi enti approvate e pubblicate nei rispettivi siti Internet. Anche per questa misura non rientreranno le cartelle relative ai contributi ENPAF in quanto l’Ente non ha adottato alcun provvedimento di adesione.
ESONERO CONTRIBUTIVO FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI
Viene confermato per tutto il 2023 l’esonero parziale, nella misura del 2%, dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con imponibile retributivo lordo mensile fino a € 2.692 (35.000 euro su base annua)e nella misura del 3% con imponibile retributivo mensile fino a €1.923 (25.000 euro su base annua).
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI E DI DONNE
Per incentivare invece l’occupazione giovanile stabile e l’assunzione di personale femminile, si prevede l’esonero contributivo totale alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023 di giovani, che non hanno compiuto il 36° anno di età, e di donne, con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è elevato a 8.000 euro (era 6mila) da riproporzionare in caso di rapporti part time.
L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
PRESTAZIONI OCCASIONALI: NUOVI LIMITI
Dal 2023 viene innalzato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo erogabile annualmente a titolo di prestazione occasionale oltre il quale la prestazione non è più considerata occasionale.
Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Inoltre, viene alzato da 5 a 10 il numero di lavoratori a tempo indeterminato che rappresenta il limite oltre il quale le aziende non possono dare vita a prestazioni occasionali.
CONTROLLI SU NUOVE PARTITE IVA
L’Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire le scritture contabili per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
PROROGA BONUS SUD
È prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il credito d’imposta per investimenti destinati a nuove strutture produttive o ampliamente delle esistenti nelle regioni del Mezzogiorno, con un contestuale aumento delle relative risorse.
PROROGA SUPERBONUS 110%
Viene confermata l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;
- interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;
- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Tali disposizioni entrano in vigore sin dal 29.12.2022.
PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36
Sono prorogate fino al 31.12.2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione, riguardanti l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà, per i soggetti con meno di 36 anni e Isee non superiore a 40.000 euro.
Inoltre, per le categorie più fragili (tra cui rientrano i giovani di età inferiore a 36 anni) in possesso di un Isee non superiore a 40.000 euro annui, è prorogata al 31.03.2023 la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa, elevata infatti all’80% della quota capitale. Non si applica l’imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO CASA ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
Per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite, è prevista la detrazione IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva ed e fruibile in 10 quote annuali costanti.
PROROGA BONUS MOBILI
Per il 2023 viene aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro il plafond di spesa per il bonus mobili, portando così la detrazione a 4.000 euro. Rientrano nel bonus l'acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU), ossia un documento che contiene informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo familiare, necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo stesso.
Da qualche anno è stata introdotta la DSU precompilata, dove è previsto l’inserimento di dati auto dichiarati. Negli ultimi mesi la DSU precompilata è stata migliorata con la possibilità per i componenti maggiorenni del nucleo familiare di autorizzare la precompilazione dei loro dati tramite accesso diretto al sistema informativo dell’ISEE attraverso la propria identità digitale, sollevando il dichiarante dall’onere di fornirli in sede di presentazione della DSU. Tale modalità semplifica notevolmente il rilascio dell’ISEE in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi di esito negativo del controllo preliminare sui dati di riscontro inseriti dal dichiarante.
Con la Legge di Bilancio 2023 vengono adottate ulteriori misure di semplificazione in materia di ISEE al fine di incoraggiare la presentazione della DSU precompilata, infatti a decorrere dal 1° luglio 2023 la presentazione avverrà prioritariamente in modalità precompilata (fermo restando la possibilità di presentazione in modalità ordinaria).
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU), ossia un documento che contiene informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo familiare, necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo stesso.
Da qualche anno è stata introdotta la DSU precompilata, dove è previsto l’inserimento di dati auto dichiarati. Negli ultimi mesi la DSU precompilata è stata migliorata con la possibilità per i componenti maggiorenni del nucleo familiare di autorizzare la precompilazione dei loro dati tramite accesso diretto al sistema informativo dell’ISEE attraverso la propria identità digitale, sollevando il dichiarante dall’onere di fornirli in sede di presentazione della DSU. Tale modalità semplifica notevolmente il rilascio dell’ISEE in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi di esito negativo del controllo preliminare sui dati di riscontro inseriti dal dichiarante.
Con la Legge di Bilancio 2023 vengono adottate ulteriori misure di semplificazione in materia di ISEE al fine di incoraggiare la presentazione della DSU precompilata, infatti a decorrere dal 1° luglio 2023 la presentazione avverrà prioritariamente in modalità precompilata (fermo restando la possibilità di presentazione in modalità ordinaria).
ISEE PRECOMPILATO 2023
Semplificazioni, si spera, nel campo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che ricordiamo è quello strumento che serve a determinare la situazione economica delle famiglie e che si calcola sulla base di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU), ossia un documento che contiene informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo familiare.
Segnaliamo che nei mesi scorsi la DSU è stata migliorata con la possibilità per i componenti maggiorenni del nucleo familiare di autorizzare la precompilazione dei loro dati tramite accesso diretto al sistema informativo dell’ISEE attraverso la propria identità digitale, sollevando il dichiarante dall’onere di fornirli in sede di presentazione della DSU. Tale modalità semplifica notevolmente il rilascio dell’ISEE in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi di esito negativo del controllo preliminare sui dati di riscontro inseriti dal dichiarante.
Con la Legge di Bilancio 2023 vengono ora adottate ulteriori misure di semplificazione per incoraggiare la presentazione della DSU precompilata (caratterizzata dalla coesistenza di dati auto-dichiarati da parte del cittadino e dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS) e infatti a decorrere dal 1° luglio 2023 la presentazione avverrà prioritariamente in modalità precompilata, fermo restando la possibilità di presentazione in modalità ordinaria tramite CAAF o patronati.
possibilità di presentazione in modalità ordinaria tramite CAAF o patronati.
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